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Se il ramo ceduto non è validamente identificato occorre il consenso dei lavoratori

Tribunale di Siena, Sez. Lav.

Un gruppo di lavoratori, già dipendenti di un istituto di credito, si opponeva al passaggio alle dipendenze di un’altra società nell’ambito di una cessione di ramo d’azienda. Chiedeva, pertanto, il ripristino del proprio rapporto di lavoro con la banca cedente.
All’esito del giudizio, il Tribunale ha accolto il ricorso dei lavoratori.
Ad avviso del Giudice di primo grado, infatti, non era ravvisabile alcuna cessione di ramo d’azienda in quanto non esisteva un insieme organizzato di beni aziendali dotato di una propria autonomia organizzativa e funzionale, ossia una reale impresa, ceduto dalla banca alla società.
Si era trattato, in sostanza, di una mera esternalizzazione di servizi con cessione dei contratti di lavoro che, come tali, avrebbero dovuto esser accettati dai dipendenti.
Conseguentemente, il Tribunale ha dichiarato la nullità del trasferimento d’azienda e il diritto dei lavoratori ceduti al ripristino del rapporto con la banca cedente.

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