Tribunale di Napoli, Sez. Lav.
Un lavoratore impugnava il licenziamento disciplinare per giusta causa comunicatogli dalla società datrice di lavoro a causa del ripetuto e sistematico accesso, attraverso il computer aziendale, a siti internet non aventi attinenza con l’attività lavorativa svolta.
Il Tribunale ha ritenuto illegittimo il licenziamento per insussistenza della giusta causa, ossia di quel motivo tale da ledere, irrimediabilmente, il vincolo fiduciario tra datore e lavoratore.
Nello specifico, il Giudice del merito ha osservato che non vi era prova del fatto che i singoli accessi ai siti internet fossero estranei all’attività lavorativa, né tantomeno la società aveva dimostrato di aver subito uno specifico danno patrimoniale.
Alla luce di tali considerazioni e dell’assenza di precedenti contestazioni o provvedimenti disciplinari, il Tribunale ha accolto le domande del lavoratore e annullato il licenziamento, condannando la società alla reintegrazione e al risarcimento del danno.