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Secondo il neo costituito Ispettorato Nazionale del Lavoro, infatti, il GPS installato su uno strumento aziendale non può essere considerato di per sé esente dal tradizionale regime delle autorizzazioni. Il nuovo art. 4 Statuto dei Lavoratori, osserva l’Ispettorato, sottrae alla necessità della preventiva autorizzazione sindacale o amministrativa gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa. A dire dell’Amministrazione, pertanto, occorre distinguere tra i casi in cui l’installazione del GPS sia strettamente funzionale a «rendere la prestazione lavorativa» e i casi in cui si tratti di un elemento aggiunto e accessorio, non utilizzato in via primaria ed essenziale per l’esecuzione della prestazione ma solo per rispondere ad esigenze di carattere assicurativo, organizzativo o produttivo.
Tenuto conto del valore vincolante espresso dall’Istituto per gli organismi di vigilanza periferici, occorrerà valutare con attenzione l’utilizzo di tali strumenti e l’eventuale autorizzazione.