Corte di Cassazione, Sez. Lav.
La Suprema Corte ha affermato che il recesso dal rapporto di lavoro durante il periodo di tutela della maternità richiede una condotta caratterizzata dalla «colpa grave», non essendo sufficiente l’ordinaria giusta causa di licenziamento prevista nel CCNL (ad esempio, per ripetute assenze ingiustificate).
La Corte ha pertanto stabilito che il giudice deve verificare la sussistenza della colpa grave della lavoratrice madre, mediante un’ampia ricostruzione del caso concreto, con riguardo alla pluralità dei comportamenti. Tale più esteso, articolato e completo ambito di indagine è necessaria conseguenza, ad avviso della Corte, del carattere autonomo della fattispecie in esame e della sua peculiarità, in quanto la donna si trova in una fase di oggettivo rilievo nella sua esistenza, e il licenziamento può avere possibili ripercussioni su piani diversi ed eventualmente concorrenti (personale e psicologico, familiare, organizzativo).