Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Nel caso esaminato, un dirigente RAI è stato licenziato per giusta causa per aver intrattenuto rapporti commerciali con una società terza di cui era direttore commerciale il proprio cognato. In particolare, il dirigente apicale era stato ritenuto colpevole di non essersi astenuto dal partecipare alla commissione aggiudicatrice dell’appalto cui concorreva, per l’appunto, la società del cognato. Infruttuose sono state le allegazioni del dirigente secondo cui l’azienda era priva di una specifica norma regolamentare che vietasse ai funzionari il comportamento stigmatizzato. Ad avviso della Suprema corte, infatti, il divieto era posto da una nozione di comune esperienza, confortata dal livello apicale del dirigente e dai dettami del codice etico distribuito dall’azienda, recante le linee guida per la stipulazione dei contratti con i fornitori.