Corte di Cassazione, Sez. Lav.
In caso di licenziamento individuale per ragioni aziendali, il datore di lavoro deve provare di aver assolto l’obbligo di repêchage anche con riferimento a mansioni inferiori (purché rientranti nel bagaglio professionale del lavoratore), in conformità al principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto. Un lavoratore impugnava il licenziamento ricevuto, elencando le categorie di mansioni alle quali avrebbe potuto essere adibito. La sua domanda era respinta dalla Corte d’Appello che riteneva insufficiente l’astratta elencazione fornita, reputando invece necessaria l’indicazione specifica della posizione lavorativa nella quale il lavoratore riteneva di poter essere utilmente ricollocato. Inoltre, la Corte d’Appello rilevava l’assenza di un patto di dequalificazione tra lavoratore e datore di lavoro antecedente o coevo alla risoluzione del rapporto.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore precisando che, in caso di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo dovuto a riorganizzazione aziendale ed in mancanza di mansioni equivalenti da assegnare al lavoratore, non spetta al lavoratore l’onere di provare di aver preventivamente manifestato la propria disponibilità allo svolgimento di mansioni inferiori. Al contrario, spetta al datore di lavoro l’onere di provare di aver offerto al lavoratore la possibilità di essere adibito a mansioni inferiori, compatibili con il riassetto aziendale e rientranti nel bagaglio professionale del lavoratore.