Corte di Cassazione, Sez. Lav.
L’assenza di contestazione determina l’inesistenza della procedura disciplinare e non semplicemente un vizio formale, con conseguente diritto del lavoratore alla reintegrazione.
Nel caso esaminato, un lavoratore è stato licenziato con la seguente motivazione: «irregolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa a fronte delle esigenze organizzative del datore di lavoro». Il licenziamento, palesemente disciplinare, non era tuttavia stato preceduto dal prescritto procedimento.
La questione sottoposta alla Corte, dunque, è stata la seguente: un siffatto licenziamento conduce all’applicazione della reintegrazione per insussistenza del fatto contestato (art. 18, comma 4, Statuto) ovvero alla tutela indennitaria per violazione procedurale/formale (art. 18, comma 6, Statuto)?
La Suprema Corte è pervenuta alla prima conclusione, rendendo in tal modo irrilevante l’eventuale dimostrazione in giudizio della fondatezza dell’addebito.