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Licenziamento per giusta causa

L’omissione del procedimento disciplinare determina la reintegrazione

By 14 Dicembre 2016Dicembre 19th, 2024No Comments

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

L’assenza di contestazione determina l’inesistenza della procedura disciplinare e non semplicemente un vizio formale, con conseguente diritto del lavoratore alla reintegrazione.
Nel caso esaminato, un lavoratore è stato licenziato con la seguente motivazione: «irregolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa a fronte delle esigenze organizzative del datore di lavoro». Il licenziamento, palesemente disciplinare, non era tuttavia stato preceduto dal prescritto procedimento.
La questione sottoposta alla Corte, dunque, è stata la seguente: un siffatto licenziamento conduce all’applicazione della reintegrazione per insussistenza del fatto contestato (art. 18, comma 4, Statuto) ovvero alla tutela indennitaria per violazione procedurale/formale (art. 18, comma 6, Statuto)?
La Suprema Corte è pervenuta alla prima conclusione, rendendo in tal modo irrilevante l’eventuale dimostrazione in giudizio della fondatezza dell’addebito.

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