Corte di Cassazione, Sez. Lav.
La Suprema Corte torna sul tema dei presupposti del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, riprendendo il recente orientamento secondo il quale non è necessario un andamento economico negativo dell’impresa, ben potendo il licenziamento perseguire l’obiettivo di una migliore efficienza gestionale ovvero un incremento della produttività dell’impresa. Secondo questo indirizzo, il Giudice dovrebbe limitarsi a verificare che la riorganizzazione prospettata dal datore di lavoro sia effettiva, che la stessa si ricolleghi alla ragione dichiarata dall’impresa e che il licenziamento si ponga in termini di riferibilità e coerenza rispetto all’operata ristrutturazione.