Corte di Cassazione, Sez. Lav.
L’omessa audizione dell’incolpato, nonostante la richiesta che questi ne abbia avanzato, non determina la nullità del licenziamento ma integra un vizio procedurale con conseguente applicazione dell’indennità risarcitoria attenuata di importo compreso tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto ai sensi dell’art. 18, comma 6, Statuto dei Lavoratori.