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Pari opportunità - Discriminazione

L’insofferenza verso la maternità può sostenere l’accusa di licenziamento discriminatorio

Corte d’Appello di Milano

Costituisce discriminazione ogni trattamento sfavorevole determinato dallo stato di maternità, compreso l’utilizzo dei congedi riconosciuti alla madre dalla legge.
All’esito degli accertamenti svolti, la Corte d’Appello ha ritenuto che il licenziamento di una lavoratrice, comunicato allo scadere del periodo di tutela, fosse motivato (a dispetto delle ragioni di crisi addotte) in realtà dall’insofferenza della società verso gli istituti di tutela della maternità usufruiti dalla lavoratrice. Anche in sede di interrogatorio e di difese scritte, infatti, la società aveva lamentato le assenze della lavoratrice (legate alla maternità) quale fonte di danni per l’impresa, aveva connotato le richieste della lavoratrice di fruire dell’astensione facoltativa e delle ferie quali ritorsioni verso l’azienda, ecc. Nel complesso, dunque, ad avviso della Corte, sussistevano elementi idonei (nella loro oggettività) a sorreggere la presunzione di discriminazione istituita dalla legge.
La Corte ha pertanto confermato la natura discriminatoria del licenziamento.

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