«Statuto dei lavoratori autonomi» e «lavoro agile»
Ulteriori disposizioni riguardano aspetti sociali della posizione del lavoratore autonomo:
• gravidanza, malattia o infortunio, quando interessino un lavoratore che presti l’attività in via continuativa per il committente, non comportano l’estinzione del rapporto di lavoro ma, anzi, su sua richiesta determinano la sospensione del rapporto – senza diritto al corrispettivo –, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare, a meno che la dilazione non faccia venir meno l’interesse del committente alla prestazione;
• in caso di maternità, la lavoratrice autonoma può farsi sostituire nella prestazione da altri lavoratori autonomi, capaci e di sua fiducia;
• la lavoratrice madre potrà fruire dell’indennità prevista per i cinque mesi di astensione obbligatoria a prescindere dall’effettiva interruzione del lavoro;
• i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, hanno diritto – a determinate condizioni – ad un trattamento economico per congedo parentale che viene esteso da tre a sei mesi da fruire entro i primi tre anni di vita del bambino; il trattamento è pari al 30% del reddito più recente;
• in caso di malattia o infortunio che impediscano l’attività lavorativa per oltre 60 giorni, il lavoratore potrà sospendere il versamento dei contributi previdenziali fino a un massimo di due anni, decorsi i quali tuttavia, dovrà comunque integrare la contribuzione perduta.