«Manovrina 2017»
Come vedremo, la disciplina del lavoro occasionale è sensibilmente differente a seconda che il committente sia un privato o un operatore professionale (ossia, professionisti, società e imprese) o ancora una pubblica amministrazione. Possono avvalersi di prestazioni occasionali:
• le persone fisiche, al di fuori dell’attività professionale o di impresa, mediante il «Libretto Famiglia»;
• gli altri (ossia, gli operatori professionali), ma con le ampie esclusioni che vedremo.
È infatti espressamente vietato il ricorso a prestazioni occasionali:
• da parte degli utilizzatori (privati o professionali) che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
• da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti delle categorie svantaggiate, purché non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
• da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
• nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
Il committente (di qualunque natura) non può inoltre affidare incarichi di lavoro occasionale a prestatori con i quali sia in corso (o siano cessati da meno di sei mesi) un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa. L’utilizzo aziendale pertanto ne risulta pressoché totalmente precluso.