Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Il regolamento aziendale che stabilisce l’incompatibilità del rapporto di lavoro (anche part time) alle dipendenze dell’azienda con qualunque altro rapporto di lavoro è nullo. Tale prescrizione, infatti, si risolve in un divieto per il lavoratore a tempo parziale di svolgere altri lavori, al di fuori dell’orario di lavoro. Una previsione di incompatibilità, infatti, potrebbe risultare valida solamente se, in concreto, risulti in contrasto con l’osservanza dei doveri d’ufficio o con il decoro del datore di lavoro.