Skip to main content
Licenziamento per ragioni economiche

Prosegue il contrasto sul licenziamento per ragioni economiche

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Una nuova decisione della Suprema Corte torna ad animare il contrasto tra chi ritiene che il licenziamento per ragioni economiche sia consentito solo per fronteggiare una crisi e chi ritiene che possa essere motivato anche dallo scopo di perseguire una maggiore efficienza produttiva e, dunque, un maggior profitto.
La sentenza in esame aderisce a questo secondo orientamento, confermando la decisione di un datore di lavoro di licenziare un dipendente per aumentare l’efficienza gestionale e la redditività dell’impresa, pur in assenza di una situazione di crisi. Il datore di lavoro aveva deciso di sopprimere un reparto in quanto era venuta meno una commessa. In tal modo si proponeva di mantenere inalterato il profitto aziendale. Secondo la Cassazione tale scelta deve ritenersi non discutibile e il licenziamento va ascritto a legittime ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento della stessa, come previsto dall’art. 3, L. n. 604/1966. Il giudice, prosegue la Corte, non può sindacare i motivi della riorganizzazione decisa dal datore di lavoro ma deve solo verificare che essa sia effettiva e che vi sia un nesso causale tra l’attuazione del progetto e la soppressione del posto di lavoro del dipendente licenziato.
Al momento, dunque, persistono i due opposti indirizzi interpretativi ricordati all’inizio.

Translate