Corte d’Appello di Torino
Il datore di lavoro non può accedere ed acquisire le conversazioni intrattenute via chat dal dipendente via Skype, tramite un proprio account privato, neppure se per realizzarle questi ha utilizzato il PC aziendale affidatogli per ragioni di lavoro e se il datore di lavoro ha estratto i dati dall’hard disk del (proprio) computer.
La Corte d’Appello di Torino ha infatti stabilito che un tale comportamento lede il diritto alla segretezza della sua corrispondenza (dovendosi ritenere tale anche quella informatica o telematica e in forma di chat) e viola l’art. 616 Cod. pen.