Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Il servizio di reperibilità non costituisce di per sé una «mansione» ma integra un obbligo accessorio e intermedio per il lavoratore preposto a un determinato servizio e alle connesse specifiche mansioni (nella specie assicurare il capillare pronto intervento per soddisfare le esigenze dell’utenza).
L’istituto è regolato dalla contrattazione collettiva e dalla stessa occorre ricavarne la disciplina. Normalmente si prevede per la reperibilità – dato il sacrificio che essa comporta – una particolare indennità di misura inferiore a quella spettante per l’eventuale effettiva e piena prestazione che possa eventualmente conseguire al rispetto dell’obbligo di reperibilità, a sua volta retribuita con il trattamento per lavoro straordinario.
Il servizio di reperibilità è organizzato in turni periodici secondo un piano prestabilito adottato dal datore e il fatto che il CCNL disponga che «…nel servizio di reperibilità si avvicendi il maggior numero di lavoratori…» non implica che in capo al singolo lavoratore sussista un diritto a essere incluso automaticamente nei turni di reperibilità.