Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Sussiste il divieto di trasferire, salvo il suo consenso, il lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile anche nel caso di mutamento geografico della sede di lavoro nell’ambito della medesima unità produttiva. È pertanto legittimo il rifiuto al trasferimento da parte del dipendente, se pregiudica l’assistenza familiare al disabile, salva la prova di esigenze aziendali effettive e urgenti, insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte. Il divieto di trasferimento opera a prescindere dalla situazione di gravità dell’handicap di cui è affetto il familiare.