Tribunale di Torino, Sez. Lav.
Sono soggette ad imposizione fiscale solo le somme versate a titolo di risarcimento in sostituzione di redditi ma non quelle volte a risarcire il danno all’immagine.
Nel caso esaminato dal Tribunale di Torino, un agente assicurativo aveva chiesto ed ottenuto dalla compagnia mandante un risarcimento pari ad Euro 302.000 per il mancato gradimento espresso dalla società all’ingresso del figlio dell’agente nella propria struttura territoriale. La compagnia aveva pagato, operando la ritenuta del 20%. L’agente ha pertanto agito per il recupero dell’importo trattenuto mentre la società si è difesa sostenendo che l’indennità costituisce reddito da lavoro autonomo e dunque è soggetta ad imposizione fiscale.
La sentenza ha ritenuto che l’indennità di mancato gradimento costituisce una forma di risarcimento di danni e ha ricordato che ha natura di lucro cessante solo la perdita che deriva «dalla mancata percezione di redditi di cui siano maturati tutti i presupposti»; mentre appartengono «all’area del danno emergente» e non sono dunque tassabili, tutti gli altri pregiudizi, tra cui quello all’immagine liquidato all’agente.