Tribunale di Pavia
Nel caso esaminato, la condotta antisindacale era consistita in comportamenti rivolti in danno di singoli dipendenti (quali trasferimenti, demansionamenti e licenziamenti). Le controversie individuali erano poi state risolte tra azienda e singoli lavoratori mediante degli accordi transattivi.
Ciononostante, l’azione del Sindacato volta ad ottenere l’accertamento della condotta antisindacale è stata ritenuta fondata ed attuale, poiché l’interesse tutelato dall’art. 28 Statuto dei Lavoratori è diverso da quello del singolo lavoratore e possono persistere, una volta esaurita la singola condotta, gli effetti intimidatori e lesivi della stessa. Il giudice ha pertanto ordinato alla società convenuta di astenersi in futuro dal riproporre comportamenti analoghi a quelli riconosciuti come antisindacali.