Corte di Cassazione, Sez. Lav.
In caso di infortunio verificatosi durante il periodo di distacco, la responsabilità prevista ex art. 2049 Cod. civ. ed il conseguente risarcimento dei danni ricadono sull’azienda presso la quale il lavoratore sta prestando la propria attività (distaccataria).
Ciò perché è il distaccatario che assume il potere direttivo ed organizzativo sul lavoratore distaccato e, conseguentemente, anche la vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.