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Documenti probatori: la semplice e-mail non basta

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

La semplice e-mail non è idonea a costituire una prova. Così ha deciso la Suprema Corte precisando che l’e-mail ordinaria (ossia, diversa dalla PEC) priva di firma digitale (ossia, quella che si appone con la smartcard) non rappresenta una scrittura privata, ai sensi di legge: solo la scrittura privata, infatti, è capace di costituire prova della provenienza delle dichiarazioni da parte di chi l’ha sottoscritta. Tale decisione si fonda sull’art. 21, Codice dell’Amministrazione digitale, il quale indica come «scrittura privata» soltanto il documento informatico munito di una sottoscrizione elettronica di grado superiore.
La semplice e-mail, dunque, secondo la Corte, non garantisce che il mittente sia effettivamente quello che risulta né che il contenuto del messaggio sia integro e privo di alterazioni.
Il licenziamento comminato ad un dirigente, accusato di essere coinvolto in attività irregolari sulla base di e-mail, è stato pertanto dichiarato illegittimo.

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