Corte di Cassazione, Sez. Trib.
I lavoratori occupati con una somministrazione irregolare di lavoro o con un appalto illecito sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’imprenditore che ne abbia utilizzato effettivamente le prestazioni, anche sul piano fiscale.
Ad avviso della Corte, infatti, sul datore-utilizzatore incombono, oltre agli obblighi di trattamento economico e normativo, anche in materia di assicurazioni sociali, anche gli obblighi fiscali propri del datore di lavoro. Pertanto, il datore di lavoro è onerato degli obblighi del sostituto d’imposta per le ritenute d’acconto sulle retribuzioni e ciò a prescindere dal fatto che la retribuzione non sia stata materialmente pagata dal committente, ma dall’appaltatore.