Tribunale di Parma
La disciplina dei licenziamenti a «tutele crescenti» introdotta dal «Jobs act» si applica ai contratti a tempo determinato che, seppure stipulati prima del 7 marzo 2015, siano «stabilizzati» dopo tale data.
La Corte di Cassazione ha precisato tuttavia che tale regola si applica alla stabilizzazione del rapporto decisa dalle parti. Se la conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato è dichiarata dal Giudice, perché il termine apposto al contratto è nullo, al lavoratore licenziato non si applicano le «tutele crescenti» previste dal D.Lgs. n. 23/2015 bensì quelle previste dall’art. 18, Statuto.