Corte di Cassazione
La legge prevede per le ipotesi di nullità del termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato il pagamento di un’indennità risarcitoria in favore del lavoratore compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità. Questa indennità è finalizzata a risarcire il lavoratore per il periodo «intermedio» dalla scadenza del termine del contratto fino alla sentenza che accerta la nullità del termine, dichiara la conversione del rapporto a tempo indeterminato e riammette il lavoratore in servizio.
Se il lavoratore si dimette prima della scadenza del termine, e il termine viene dichiarato nullo, il lavoratore non ha diritto all’indennità risarcitoria perché il rapporto non sarebbe comunque proseguito.