Tribunale di Venezia, Sez. Lav.
Un lavoratore registrava occultamente una conversazione sul posto di lavoro tra sé e alcuni superiori gerarchici. Successivamente, la Società sanzionava disciplinarmente il lavoratore con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 10 giorni per aver tenuto tale condotta.
Il Tribunale di Venezia ha affermato che registrare una conversazione tra presenti non è disciplinarmente rilevante allorché la registrazione sia effettuata per tutelare un diritto. Nel caso di specie, il lavoratore non intendeva sottoporsi a degli accertamenti sanitari che reputava illegittimi. Sulla base di questo principio, il Tribunale ha dichiarato la sanzione disciplinare illegittima.