Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore sosteneva di essere vittima di mobbing, poiché aveva ricevuto numerosi procedimenti disciplinari da parte del datore di lavoro che hanno poi portato alla rassegnazione delle dimissioni per giusta causa.
Egli ha proposto domanda risarcimento dei danni che è stata tuttavia respinta sia in primo che in secondo grado.
La Corte di Cassazione osserva che i provvedimenti disciplinari nonostante fossero in parte infondati, non hanno carattere persecutorio, necessario per la configurazione del mobbing.
Di conseguenza non sussiste danno.