Corte di Cassazione, Sez. Lav.
I membri di un’associazione di professionisti sono soggetti alla copertura assicurativa INAIL qualora svolgano attività manuale o intellettuale di vigilanza sul lavoro altrui prestato in subordinazione. Secondo l’INAIL, la posizione dei soci dello studio di architettura, fatto oggetto di ispezione, era assimilabile a quella dei soci lavoratori delle società semplici. Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello di Milano hanno tuttavia ritenuto l’assimilazione illegittima data la natura del libero professionista. La Corte ha confermato le decisioni assunte nei gradi precedenti, sostenendo che il libero professionista è soggetto all’assicurazione obbligatoria se svolga la sua attività alle dipendenze e sotto direzione altrui.