Tribunale di Roma
Le dimissioni del lavoratore che già da alcuni mesi riceveva lo stipendio in ritardo ma integro non sono sorrette da giusta causa.
Il ritardo nel pagamento delle retribuzioni, infatti, costituisce giusta causa di dimissioni (con conseguente diritto alla NASPI) quando determina il timore del lavoratore di non ricevere più i pagamenti, cosicché la prosecuzione del rapporto risulta non più tollerabile.
Il mero ritardo che non impedisce al lavoratore di continuare a percepire mensilmente le retribuzioni non integra gli estremi della giusta causa di dimissioni.
Le dimissioni devono essere strettamente connesse all’inadempimento, nel senso che:
• devono costituire l’unico strumento per il lavoratore per reagire ad una condotta illegittima del datore;
• in assenza dell’inadempimento datoriale non sarebbero presentate.