«Legge di Bilancio 2021»
Per il biennio 2021/2022 cambiano gli incentivi per le assunzioni di giovani lavoratori. Per le assunzioni a tempo indeterminato e per le modifiche in tempo indeterminato dei contratti a tempo determinato eseguite nel biennio, viene riconosciuto un esonero pari al 100% dei contributi previdenziali posti a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di Euro 6.000,00 annui per tre anni. l’esonero viene riparametrato su base mensile (art. 1, comma 100, L. 27 dicembre 2017, n. 205, «Legge di Bilancio 2018»).
L’esonero contributivo è esteso a quarantotto mesi per le assunzioni presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
L’esonero spetta per l’assunzione di lavoratori di età fino a 35 anni di età (36 non compiuti) che siano alla loro prima assunzione incentivata.
Nel caso in cui il lavoratore sia già stato assunto in precedenza con tal beneficio, il nuovo datore potrà fruire dell’esonero per la sola parte eventualmente residua. In questo caso, l’esonero spetta anche se la seconda (o successiva) assunzione avviene dopo il compimento dei 36 anni di età.