Corte di Cassazione, Sez. Lav.
La Suprema Corte è recentemente intervenuta a tratteggiare le differenze tra somministrazione e contratto a termine.
Per alcuni aspetti il contratto di lavoro somministrato può essere accostato, sotto il profilo funzionale, al contratto a tempo determinato, essendo entrambi strumenti obiettivamente alternativi di acquisizione, diretta e indiretta, di prestazioni lavorative temporanee, ma i due contratti si distinguono tra loro in modo marcato.
Il contratto di somministrazione è un contratto commerciale tipico, collegato funzionalmente al contratto di lavoro somministrato stipulato dal lavoratore con l’agenzia di somministrazione, con il coinvolgimento pertanto di tre soggetti (anziché due).
Anche le finalità e le cautele approntate dall’ordinamento sono diverse poiché la legge non si prefigge l’obiettivo di prevenire l’abuso del ricorso alla somministrazione, come invece accade nella disciplina del contratto a termine. E ciò perché l’impiego tramite agenzia interinale non è considerato pericoloso, essendo apprezzato come forma di impiego flessibile, in quanto può concorrere efficacemente alla creazione di posti di lavoro.
Il giudice, pertanto, non può scrutinare la legittimità del contratto di somministrazione sulla base delle regole previste in materia di lavoro a termine, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia, la quale ha chiarito che il lavoro somministrato non è soggetto all’accordo quadro e alle direttive comunitarie in materia di lavoro a termine.