INPS
Nelle ipotesi di part-time verticale o misto superiore al 50%, recenti pronunce giurisprudenziali hanno stabilito che la durata dei permessi ex L. n. 104/1992 non deve subire decurtazioni.
Per i part-time di tipo verticale e misto fino al 50%, invece, saranno calcolati secondo la formula:
[orario medio settimanale part-time : orario medio settimanale a tempo pieno] x 3 (giorni di permesso teorici).
In caso di part-time orizzontale, infine, i tre giorni di permesso non dovranno essere riproporzionati in ogni caso.