Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Una lavoratrice era stata sanzionata per essersi rifiutata di lavorare durante alcune festività nazionali infrasettimanali. All’esito del giudizio che ne è scaturito, la Cassazione ha chiarito che durante le festività i lavoratori hanno diritto ad astenersi dal lavoro conservando la retribuzione piena, ma se il contratto individuale di lavoro lo prevede, il lavoratore non può rifiutarsi di lavorare anche in quei giorni.
Nel caso esaminato, la lavoratrice aveva espresso nel contratto la propria disponibilità alla prestazione nei giorni festivi e domenicali, percependo una maggiorazione retributiva. Ella, pertanto, non poteva legittimamente rifiutare la prestazione.