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L’Ispettorato del Lavoro ha confermato che la contrattazione collettiva – a tutti livelli – può individuare ipotesi di attività stagionali ulteriori rispetto a quelle definite dalla (ormai vetusta) disciplina legale.
Anche nei casi identificati dal contratto collettivo, dunque, potranno essere stipulati contratti a tempo determinato in deroga ad alcune delle ordinarie restrizioni.
Per le attività stagionali, ad esempio, possono essere stipulati rinnovi dei contratti a tempo determinato senza rispettare il periodo dello «stop and go»; sempre in materia di contratto a tempo determinato, se stagionale, può essere superato il limite dei 24 mesi complessivi.
L’Ispettorato ha chiarito altresì che le imprese turistiche stagionali che osservano un periodo di inattività nel corso dell’anno possono anch’esse stipulare contratti a tempo indeterminato senza che ciò possa inficiare la loro natura «stagionale». Ciò in quanto anche tali imprese hanno necessità di svolgere, nei periodi fuori stagione, attività «programmatoria» o «preparatoria».