«Decreto Lavoro e Impresa»
Il blocco dei licenziamenti sopra ricordato, come in precedenza, non opera:
• per licenziamenti dovuti alla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, senza trasferimento d’azienda;
• nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo;
• nei casi di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa.