Garante Privacy
Non è consentito al datore di lavoro controllare in maniera indiscriminata la navigazione internet dei lavoratori poiché deve essere sempre salvaguardata la loro aspettativa di riservatezza sul luogo di lavoro.
Una dipendente ha lamentato la violazione della propria privacy poiché era stata destinataria di vari procedimenti disciplinari basati sul fatto che, durante l’orario di lavoro, la stessa utilizzasse Facebook e Youtube e consultasse pagine internet per attività non inerenti il proprio lavoro.
Il Garante ha ritenuto che il controllo eseguito dal datore fosse illecito perché questi aveva adottato, pur d’accordo con le organizzazioni sindacali, un sistema di controllo, filtraggio, memorizzazione e conservazione della navigazione internet dei dipendenti per ragioni di sicurezza, senza tuttavia avere adeguatamente informato i dipendenti su possibili controlli degli accessi a internet.
Secondo il Garante tali operazioni risultavano non necessarie e sproporzionate rispetto alla finalità di protezione e sicurezza della rete interna. L’acquisizione dei dati, in conclusione, è risultata illecita e con essi i provvedimenti disciplinari adottati di conseguenza.