Corte di Cassazione, Sez. Lav.
La Corte di Cassazione ha precisato quando i controlli c.d. «in senso stretto» sono legittimi. Si tratta dei controlli a difesa del patrimonio aziendale che riguardano tutti o gruppi di dipendenti che, nello svolgimento della loro prestazione, sono in contatto con tale patrimonio.
Questi controlli – anche tecnologici – sono consentiti se sono mirati e attuati a seguito del fondato sospetto – basato su indizi concreti – del datore circa la commissione di illeciti ad opera del singolo dipendente.
Devono infatti essere sempre garantite la dignità e la riservatezza del lavoratore. Non sono invece legittimi i controlli se:
• sono svolti liberamente ogni volta che il datore ha il sospetto di un’attività illecita;
• hanno ad oggetto l’esame o l’analisi di informazioni acquisite prima dell’insorgere del fondato sospetto, poiché così si estenderebbe a dismisura il perimetro del controllo difensivo.