Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Può accadere che, in caso di dimissioni, il datore rinunzi al preavviso che il lavoratore dimissionario avrebbe dovuto rispettare.
Il lavoratore, in tal caso, non ha alcun diritto a ricevere l’indennità sostitutiva del preavviso mancante.
La Cassazione ha infatti spiegato che il preavviso serve a tutelare la parte che riceve il recesso; pertanto il lavoratore dimissionario ha l’obbligo del preavviso, non il diritto allo stesso. qualora, dunque, il datore decida di esonerarlo dall’obbligo, il lavoratore non può chiedere un indennizzo per ciò.
Per effetto della rinunzia al preavviso, il rapporto di lavoro si estingue dunque immediatamente.