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L’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito dei chiarimenti sul nuovo obbligo di comunicazione preventiva del lavoro occasionale.
Secondo l’Ispettorato il nuovo obbligo riguarda, anzitutto, solo i committenti che operano in qualità di imprenditori. Sono pertanto esonerati dall’obbligo gli enti del Terzo settore, le associazioni e società sportive dilettantistiche (Asd e Ssd), ecc. Sono esonerati anche gli studi professionali che non sono organizzati in forma d’impresa.
Sul lato del prestatore, si escludono dall’obbligo di comunicazione le prestazioni occasionali che hanno natura intellettuale (art. 2229 Cod. civ.); l’obbligo rimane dunque solo per prestazioni di natura artigianale, materiale (art. 2222 Cod. civ.).
Ancora sulla natura (fiscale) della prestazione, è stato precisato che l’obbligo di comunicazione riguarda solo le attività da cui derivano redditi «di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere» (art. 67, comma 1, lett. ‘l’, T.U.I.R.) mentre sono escluse, tra le altre, le attività (pure occasionali ma) di natura commerciale, quali quella del procacciatore d’affari (idem, lett. ‘i’).