Corte di Cassazione, Sez. Lav.
A una lavoratrice, risultata assente ingiustificata nell’orario di reperibilità per la visita fiscale, è stato trattenuto dalla retribuzione un importo equivalente a 3 giorni di servizio. La legge prevede infatti che il dipendente debba avvertire preventivamente il datore nell’ipotesi in cui debba allontanarsi dall’indirizzo abituale durante le ore di reperibilità per la visita di controllo e che, qualora risulti assente senza giustificato motivo, perde il diritto al trattamento economico.
Nel caso esaminato, la lavoratrice anziché contestare la trattenuta in sé, avrebbe dovuto dimostrare di aver avuto un impegno urgente e non rinviabile che, peraltro, avrebbe dovuto comunque comunicare preventivamente al datore di lavoro. Pertanto la sanzione è stata confermata.