Tribunale di Milano, Sez. Lav.
Il Tribunale di Milano ha dichiarato la nullità del licenziamento per superamento del periodo di comporto irrogato nei confronti di una lavoratrice disabile.
Il Giudice ha ritenuto che costituisce discriminazione indiretta l’inserimento nel computo dei giorni utili per l’integrazione del periodo di comporto delle assenze legate all’handicap della lavoratrice. Tale comportamento, infatti, risulta in violazione del principio di uguaglianza sostanziale sancito sia dalla legislazione comunitaria sia dalla legge italiana. Infatti, per garantire l’uguaglianza effettiva tra i lavoratori, è necessario computare ai fini del comporto degli appartenenti alle categorie protette solo le assenze dovute ad eventi morbosi estranei alla disabilità poiché questa condizione comporta un rischio maggiore, rispetto agli altri lavoratori, di accumulare giorni di assenza.
Il divieto di discriminazione, ha precisato infine il Tribunale, opera in modo oggettivo: nel caso in esame era pertanto irrilevante la circostanza per cui il datore non era a conoscenza della specifica natura della malattia della lavoratrice.