Tribunale di Udine, Sez. Lav.
Una lavoratrice dipendente, dopo essere stata in ferie, si assentava dal luogo di lavoro senza fornire alcuna giustificazione, senza farvi ritorno. La società datrice, anziché licenziarla per giusta causa, le inviava una lettera con cui la invitava a dimettersi, in considerazione del perdurare nei mesi dell’assenza ingiustificata. La comunicazione rimaneva priva di riscontro e la datrice trasmetteva il modello Unilav comunicando lo scioglimento del rapporto di lavoro con la causale: «dimissioni».
La lavoratrice, quindi, ricorreva in giudizio sostenendo di non aver mai rassegnato le proprie dimissioni e chiedeva l’annullamento delle stesse con la conseguente riammissione al lavoro.
Il Tribunale, chiamato a pronunciarsi sulla questione, ha ritenuto dimostrato che la lavoratrice intendeva porre fine al proprio rapporto di lavoro e che la società non era interessata ad una prosecuzione dello stesso. il Giudice ha, quindi, ritenuto che, anche in mancanza della prescritta comunicazione formale delle dimissioni, mediante il modello ministeriale online, era doveroso rinvenire nel comportamento concretamente tenuto da entrambe le parti la volontà di non dare più seguito al contratto di lavoro. Esso deve, quindi, considerarsi risolto per fatti concludenti.