Corte di Cassazione, Sez. Lav
Dopo aver sostenuto la visita presso la commissione medica di verifica, un dipendente era riconosciuto in condizione di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, con diritto alla pensione per infermità. Il datore di lavoro aveva quindi disposto la cessazione del rapporto immediata, senza pagare l’indennità sostitutiva del preavviso.
Il lavoratore agiva in giudizio per chiedere il pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso.
La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi, ha chiarito che quando lo scioglimento del rapporto scaturisce dalla condizione di impossibilità permanente di effettuare la prestazione, con conseguente diritto alla pensione di invalidità, la risoluzione del rapporto di lavoro è automatica. Ne deriva che al lavoratore non spetta l’indennità sostitutiva del preavviso.
Il ricorso proposto dal lavoratore è stato, quindi, rigettato.