Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Una dipendente sosteneva di aver subito una dequalificazione professionale, chiedendo un risarcimento per il mobbing che riteneva di aver subito a causa delle difficoltà nei rapporti lavorativi con la professoressa con la quale la stessa lavorava.
La Suprema Corte ha respinto la domanda della lavoratrice ricordando che i pregiudizi lamentati dalla ricorrente erano solamente il frutto di screzi e conflitti interpersonali nell’ambiente di lavoro, come tali non rientranti nella fattispecie del mobbing. In particolare, secondo la Corte dal materiale istruttorio non era emerso alcun intento persecutorio né una situazione di forzata inoperatività tale da sfociare in un’emarginazione lavorativa.
Per questi motivi la Cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato la ricorrente alle spese.