Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore aveva chiesto ad una stagista l’amicizia su Facebook, poi ne aveva monitorato le foto e infine l’aveva invitata a presentarsi truccata in ufficio. A causa di tale comportamento, al dipendente vaniva irrogata la sanzione disciplinare della sospensione per 30 giorni dal servizio e della retribuzione. Il lavoratore proponeva ricorso ritenendo sproporzionato il provvedimento disciplinare.
Sia il Giudice di primo grado sia la Corte d’Appello rigettavano l’impugnazione del lavoratore, giudicando inappropriati, scorretti e lesivi della dignità della persona i comportamenti tenuti dal lavoratore nei confronti della stagista. Avverso tale decisione il lavoratore proponeva ricorso per Cassazione.
La Suprema Corte ha confermato la proporzionalità della sanzione rispetto all’accaduto, da un lato, in quanto la durata della sospensione inflitta (30 giorni) si colloca decisamente al di sotto della media tra il minimo (11 giorni) e il massimo (6 mesi) previste dal regolamento aziendale; dall’altro, in quanto la gravità degli atti lesivi alla dignità della persona posti in essere dal funzionario è derivata una lesione dell’immagine dell’ente, anche in considerazione della giovane età della stagista coinvolta. Per questi motivi la Cassazione ha rigettato il ricorso.