Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Una dipendente era stata sorpresa in villeggiatura durante un giorno di permesso ex L. n. 104/1992, concessole per assistere la madre disabile, che invece si trovava in altro luogo. La società datrice di lavoro le aveva pertanto contestato la violazione dei «principî di correttezza e buona fede nonché gli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà» nonché i disagi e disservizi cagionati all’organizzazione del lavoro con la sua assenza e, all’esito del procedimento disciplinare, le irrogava la sanzione del licenziamento.
La lavoratrice impugnava il licenziamento. La Corte riteneva infondato il licenziamento poiché la condotta rientrava tra quelle punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni del contratto collettivo applicato.