Corte di Cassazione, Sez. Lav.
All’esito di un licenziamento collettivo, una società aveva utilizzato come unico criterio di scelta la prossimità dei lavoratori alla pensione. La società aveva quindi proceduto a comunicare separatamente, in tempi successivi, i singoli gruppi di licenziamenti alle OO.SS. ed ai competenti uffici del lavoro.
Un dipendente appartenente al primo gruppo di licenziati impugnava il licenziamento. La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sul punto, ha ritenuto che la comunicazione finale della procedura di mobilità deve essere in primo luogo tempestiva: deve cioè intervenire al massimo entro sette giorni dai licenziamenti. Inoltre, tale comunicazione deve essere unitaria e deve riguardare sia i licenziati che i licenziandi per consentire il controllo effettivo e tempestivo dei sindacati circa la corretta applicazione dei criteri di scelta.
Questa circostanza ha riflessi sulla posizione del dipendente licenziato: egli, infatti, può procedere ad un’impugnazione consapevole solo se ha avuto la possibilità di controllare tempestivamente il rispetto del criterio prescelto con riguardo a tutti i lavoratori licenziabili.
La Suprema Corte, pertanto, ha rigettato il ricorso della società.