Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (c.d. «RLS») veniva licenziato poiché la società aveva accertato, con l’ausilio di un investigatore privato, che il dipendente in tre mesi continuativi di fruizione dei permessi giornalieri ex art. 50, D.Lgs. n. 81/2008 aveva svolto attività personali come andare al bar, passeggiare sul lungomare ed occuparsi di incombenze familiari.
La Corte d’Appello confermava la legittimità del licenziamento, poiché le attività svolte dal lavoratore erano incompatibili con quelle proprie dell’incarico di Responsabile della Sicurezza. Il report investigativo era stato confermato in sede testimoniale dall’investigatore privato che lo aveva redatto ed era quindi onere del lavoratore provare in giudizio di aver effettivamente svolto il proprio incarico durante le ore di permesso.
La Suprema Corte ha confermato la decisione e la fondatezza del licenziamento.