INL
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha chiarito alcuni aspetti del diritto del padre lavoratore subordinato a fruire di 10 giorni di congedo indennizzato, anche in concomitanza con la fruizione del congedo di maternità da parte della madre.
Il padre può fruire del congedo, continuativamente o in modo frazionato (ma non ad ore) nel periodo che va dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi.
L’INL ha quindi fornito il quadro delle sanzioni per il caso di rifiuto, opposizione o ostacolo da parte del datore all’esercizio dei diritti del padre lavoratore: (i) da Euro 516 a Euro 2.582 in caso di ostacolo al congedo obbligatorio; (ii) arresto fino a 6 anni in caso di ostacolo al congedo di paternità alternativo; (iii) da Euro 1.032 a Euro 2.582 in caso di licenziamento del padre lavoratore che fruisce del congedo di paternità obbligatorio o alternativo, fino al compimento di un anno di età del bambino; (iv) da Euro 1.032 a Euro 2.582 in caso di violazione del «diritto al rientro e alla conservazione del posto» del lavoratore; (v) da Euro 516 a Euro 2.582 qualora il datore di lavoro ostacolo al congedo parentale; (vi) mancata concessione della certificazione della parità di genere, anche se rilevata nei due anni precedenti in caso di rifiuto, opposizione o ostacolo alla richiesta di fruizione dei permessi per assistere una persona con disabilità.