Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore con contratto di collaborazione, agiva in giudizio per ottenere il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con conseguente condanna dalla società alla corresponsione delle differenze retributive e contributive.
Il Tribunale respingeva il ricorso del lavoratore, mentre la Corte d’Appello, riformando la sentenza di primo grado, aveva ritenuto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e, conseguentemente, condannava la società datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive, del TFR e alla regolarizzazione della posizione contributiva, previdenziale e assistenziale.
La Corte di Cassazione investita della questione ha dato ragione al lavoratore, precisando che a fronte di contratti di lavoro autonomo dei quali non si riesce a stabilire la etero-direzione, la natura subordinata del rapporto può trarsi da alcuni indici:
• oggetto generico della collaborazione indicato nel contratto;
• compenso commisurato alle giornate lavorative;
• assenza di rischio economico per il lavoratore;
• controllo orario e giornaliero della prestazione del collaboratore da parte del committente;
• disponibilità ad operare nelle fasce orarie richieste.