Corte di Cassazione, Sez. Lav.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce alcuni aspetti relativi al distacco transnazionale dei lavoratori, nell’ottica del contrasto al lavoro in nero.
In alcuni casi, infatti, il datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, può mettere a disposizione di altri soggetti uno o più dipendenti per un periodo di tempo determinato, con l’obiettivo di svolgere una specifica mansione.
La legge prevede specifiche misure per prevenire e contrastare l’eventualità di un distacco non autentico, attuato da imprese straniere.
Nello specifico, è stato introdotto a carico del datore di lavoro l’obbligo di conservare durante tutto il periodo di distacco e per i due anni successivi alla fine del rapporto:
• la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente;
• il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile.
L’Ispettorato ha chiarito che l’attestazione della richiesta del documento A1 all’Autorità di sicurezza sociale dello Stato membro di provenienza, effettuata dall’impresa distaccante, possa essere considerata come uno dei documenti equivalenti alla comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro.